Il Consiglio economico e sociale (ECOSOC) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

Il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) è l'organo delle Nazioni Unite incaricato di preparare rapporti sociali, economici, culturali, educativi e sanitari e, a sua volta, rappresenta un supporto per coordinare il lavoro dell'Assemblea generale nelle materie di sua competenza , oltre a coordinare i fondi, le agenzie e i programmi sviluppati dalle Nazioni Unite. L'ECOSOC è uno degli organi interni delle Nazioni Unite, nasce con la firma della Carta di San Francisco o Carta delle Nazioni Unite.

In tal senso, la predetta Carta prescrive quanto segue: 

Articolo 61

Il Consiglio Economico e Sociale sarà composto da cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale. Salvo quanto prescritto al paragrafo 3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale saranno eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I membri uscenti saranno rieleggibili per il mandato successivo. Alla prima elezione svoltasi dopo che il numero dei membri del Consiglio Economico e Sociale è stato aumentato da ventisette a cinquantaquattro, oltre ai membri eletti in sostituzione dei nove membri il cui mandato scade alla fine di quell'anno, Saranno eletti ventisette membri in più. Il mandato di nove di questi ventisette membri aggiuntivi così eletti scadrà dopo un anno e quello di altri nove membri dopo due anni, in conformità con le disposizioni emanate dall'Assemblea Generale. Ciascun membro del Consiglio economico e sociale ha un rappresentante.

Articolo 62 

1. Il Consiglio Economico e Sociale può fare o avviare studi e rapporti su questioni internazionali di natura economica, sociale, culturale, educativa e sanitaria, e altre questioni connesse, e fare raccomandazioni su tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate interessate. 

2. Il Consiglio Economico e Sociale può formulare raccomandazioni per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti e l'efficacia di tali diritti e libertà. 

3. Il Consiglio Economico e Sociale può formulare progetti di convenzioni su materie di sua competenza da sottoporre all'Assemblea Generale. 

4. Il Consiglio Economico e Sociale può convocare, secondo le regole prescritte dall'Organizzazione, conferenze internazionali sulle materie di sua competenza.

Articolo 63

1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere con una qualsiasi delle organizzazioni specializzate di cui all'articolo 57 accordi per mezzo dei quali sono stabilite le condizioni alle quali dette organizzazioni sono collegate con l'Organizzazione. Tali accordi saranno soggetti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio Economico e Sociale può coordinare le attività delle agenzie specializzate consultandole e formulando loro raccomandazioni, nonché facendo raccomandazioni all'Assemblea Generale e ai Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 64

1. Il Consiglio Economico e Sociale può adottare misure appropriate per ottenere relazioni periodiche dalle agenzie specializzate. Può anche prendere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con le agenzie specializzate per ottenere rapporti sulle misure prese per dare effetto alle proprie raccomandazioni e quelle fatte dall'Assemblea Generale su questioni di competenza del Consiglio.

2. Il Consiglio Economico e Sociale può comunicare all'Assemblea Generale le proprie osservazioni su detti rapporti. 

Articolo 65

Il Consiglio economico e sociale può fornire informazioni al Consiglio di sicurezza e fornirgli l'assistenza che richiede.

Articolo 66

1. Il Consiglio Economico e Sociale svolge le funzioni che rientrano nella sua competenza in relazione all'adempimento delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio Economico e Sociale può fornire, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, i servizi richiesti dai Membri delle Nazioni Unite e dalle agenzie specializzate.

3. Il Consiglio Economico e Sociale svolge le altre funzioni prescritte in altre parti della presente Carta o assegnate dall'Assemblea Generale.

Articolo 67

1. Ciascun membro del Consiglio economico e sociale dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio economico e sociale sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti.

Articolo 68

Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per l'ordine economico e sociale e per la promozione dei diritti umani, nonché le altre commissioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 69

Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per quel Membro.    

Articolo 70

Il Consiglio Economico e Sociale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, ai rappresentanti delle agenzie specializzate, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni che esso istituisce, e la partecipazione dei propri rappresentanti alle deliberazioni di tali agenzie.  

Articolo 71

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per consultazioni con organizzazioni non governative che trattano questioni di competenza del Consiglio. Tali accordi possono essere conclusi con organizzazioni internazionali e, se applicabile, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il rispettivo membro delle Nazioni Unite.  

Articolo 72 

1. Il Consiglio Economico e Sociale detterà il proprio regolamento, che stabilirà le modalità di elezione del suo Presidente. 

2. Il Consiglio Economico e Sociale si riunirà quando necessario secondo il proprio regolamento, che includerà disposizioni per la convocazione di sessioni quando richiesto dalla maggioranza dei suoi membri.

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